L’ATTIVITA’ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
L’attività di Agente di commerciosi intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
L’attività di Rappresentante di commercio s’intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
Per esercitare l’attività di Agente e Rappresentante di commercio è necessario il possesso dei requisiti generali, morali e professionali previsti dalla legge 204/85.
In caso di società i requisiti richiesti dalla legge devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti. Inoltre l’oggetto sociale deve prevedere l’attività di agenzia o rappresentanza.
L’esercizio dell’attività di Agente e Rappresentante di commercio è incompatibile:
- con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto;
- con l’iscrizione nei ruoli dei mediatori, con l’esercizio di attività di mediazione o comunque attività per le quali è prescritta l’iscrizione in detti ruoli.